L’articolo 1119 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilita').
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio*.
Testo aggiunto dal disegno di legge approvato il 20-11-2012 .