Art. 32. Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni
1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri
possono svolgere la propria attività mediante commissioni
di lavoro composte da almeno tre membri, che devono
essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle
deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato
con regolamento interno ai sensi dell’articolo 29, comma
1, lettera b) . Il regolamento può prevedere che i componenti
delle commissioni possano essere scelti, eccettuate
le materie deontologiche o che trattino dati riservati,
anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri
dell’ordine.