Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
articolo 236: Norme transitorie relative al titolo IV
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
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Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
articolo 237: Norme transitorie relative al titolo V
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
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articolo 238: Norme transitorie relative al titolo VI
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.
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articolo 239: Norme transitorie relative al titolo VII
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
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