Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992

emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992

      

 

articolo 209: Prescrizione

 
 
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)

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(1) Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.