Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992

emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992

      

 
 

articolo 50: Velocipedi

 
 
1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

------------------------------------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.