Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
articolo 219: Revoca della patente di guida
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (2).
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. (2)
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli. (3) (4)
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. (5)
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. (5)
--------------------------------------------------------
(1) Comma sostituito decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 n. 575 (art.13)
(2) Comma sostituito dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003 n.214
(3) Comma inserito dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003 n.214
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(5) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
Codice della Strada art. 219 Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida
ScadutoDecreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
articolo 219 bis: Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. (1)
2. [Abrogato] (3)
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.
-----------------------------
(1) Articolo inserito dalla legge 15 luglio 2009 n.94
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(3) Comma abrogato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
Codice della Strada art. 220 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
ScadutoDecreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
articolo 220: Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
articolo 221: Connessione obiettiva con un reato
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
articolo 222: Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (1) (3) (4)
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (2)
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
---------------------------------------------
(1) Comma sostituito dalla legge 21 febbraio 2006 n.102
(2) Comma aggiunto dalla legge 21 febbraio 2006 n.102
(3) Comma modificato dal decreto legge 23 maggio 2008 n.92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n.125
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
- Codice della Strada art. 223 Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
- Codice della Strada art. 224 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
- Codice della Strada art. 224 bis Obblighi del condannato
- Codice della Strada art. 224 ter Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato