Art. 25. L’ordine circondariale forense

 

1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli

avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il

principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine

circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza

istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i

rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

 

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del

consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo

28 e in base a regolamento adottato ai sensi

dell’articolo 1.

 

3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio

dei revisori dei conti, nominato dal presidente del

tribunale.

 

4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato

pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità

stabilite con regolamento approvato dal consiglio

dell’ordine.