Art. 25. L’ordine circondariale forense
1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli
avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il
principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine
circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i
rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del
consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo
28 e in base a regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio
dei revisori dei conti, nominato dal presidente del
tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato
pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità
stabilite con regolamento approvato dal consiglio
dell’ordine.