Disponibile la nuova tabella Contributo Unificato aggiornata al 03/02/2013
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ‐ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato, da ultimo, dall’art. 28 della L. 12 novembre 2011, n. 183.
Esenzioni
AGGIORNAMENTO AL 13/02/2012
Nulla è dovuto per:
o Processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
o Processi di rettificazione di stato civile.
o Processi in materia tavolare.
o Processi esecutivi per consegna e rilascio (non più esenti dal 6 luglio 2011).
o Processi, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole.
o Altri processi riguardanti la prole.
o Processi di cui al titolo II, capi II, III, IV, V del libro IV del cod. proc. civ. (1)
o Processi di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).
La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Importi Contributo Unificato
VALORE DELLA CONTROVERSIA |
CONTRIBUTO |
A) fino a € 1.100,00 Il medesimo importo è previsto per: |
€ 37,00 |
B) Superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00 Il medesimo importo è previsto per: |
€ 85,00 |
C) Superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00 Il medesimo importo è previsto per: |
€ 206,00 |
D) Superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00 Il medesimo importo è previsto per: |
€ 450,00 |
E) Superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00 |
€ 660,00 |
F) Superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00 |
1.056,00 |
G) Superiore a € 520.000,00 |
€ 1.466,00 |
GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E PROCESSI IN CASSAZIONE
L’articolo 28 della L. 183/2011 ha previsto che ‐ dal 1° gennaio 2012 ‐ il C.U. di cui alle predette lettere da A) a G) è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.
La stessa norma prevede che l’aumento del C.U. si applichi anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della legge 183/2011).
PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
Oltre al C. U. determinato in base agli scaglioni, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (€ 168,00).
La consultazione della presente tabella non esclude la necessità di fare riferimento alla normativa vigente.
PROCESSI DI ESECUZIONE
‐ Processi di esecuzione immobiliare: il C. U. dovuto è pari a € 242,00;
‐ Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore a € 2.500,00: il C. U. è pari a € 37,00;
‐ Altri processi esecutivi: il C. U. è pari a € 121,00 (metà del C. U. previsto per i processi esecutivi immobiliari).
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Il C. U. dovuto è pari a € 146,00.
CONTRIBUTO DIMEZZATO (rispetto allo scaglione di riferimento)
‐ Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ.; (4)
‐ Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (5)
‐ Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
‐ Processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
C.U. dovuto in base agli scaglioni per le parti titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall’ultima dichiarazione) superiore a € 31.884,48 (2).
‐ Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida;
‐ Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno.
MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE, CHIAMATA IN CAUSA, INTERVENTO AUTONOMO
L’articolo 28 della L. 183/2011 ha previsto che ‐ dal 1° gennaio 2012 – “la parte di cui al c. 1 (cioè la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.”
PROCEDURE FALLIMENTARI (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) Il C. U. dovuto è pari a € 740,00.
INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO Il C. U. non è dovuto.
INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO
Il C. U. non è dovuto con riferimento ai fallimenti “nuovo rito”, cioè dichiarati a partire dal 16 luglio 2006.
Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.
PROCEDIMENTI ex art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689
Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del C. U., nonché delle spese forfetizzate ex art. 30 TU spese di giustizia (€ 8,00).
Il Ministero della Giustizia, con nota del 28 settembre 2010, ha specificato che: “Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto (Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento ex art. 23 L. 689/1981), rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , pertanto le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto).
RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA
Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Comm.ni tributarie provinciali e regionali il C. U. è peri ai seguenti importi:
a) per controversie di valore fino a € 2.582,28
b) per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00
c) per controversie di valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 e per controversie di valore indeterminabile d) per controversie di valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00
e) per controversie di valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00
f) per controversie di valore superiore a € 200.000,00
€ 30,00
€ 60,00 € 120,00 € 250,00 € 500,00
€1.500,00
L’importo di cui alla lett. f) che precede è dovuto anche nel caso di mancata indicazione della dichiarazione relativa al valore della lite nelle conclusioni del ricorso.
MANCATA INDICAZIONE DI FAX, PEC E C. F. NEL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO
Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi del primo comma dell’articolo 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del comma 1‐bis dell’articolo 16 (comunicazioni e notificazioni) del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il C. U. è aumentato della metà.
La consultazione della presente tabella non esclude la necessità di fare riferimento alla normativa vigente.
RICORSI AMMINISTRATIVI (6)
Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il C. U. è dovuto nei seguenti importi: a) C. U. pari a € 300,00 per:
‐ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
‐ ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato; ‐ ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato.
b) C. U. dimezzato per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego;
c) C. U. pari a € 1.500,00 per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito;
d) C. U. pari a € 4.000,00 per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
e) C. U. pari a € 600,00 per:
‐ tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti;
‐ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente.
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
Il C. U. non è dovuto per i ricorsi previsti dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della dir. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE
Il contributo è dovuto in base al valore della causa.
CAUSE E ATTIVITÀ CONCILIATIVE in sede non contenziosa di valore inferiore a € 1.033,00 (e provvedimenti ad esse relativi)
È dovuto il solo contributo unificato secondo gli importi previsti dall’art. 13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e succ. mod. (art. 46, c. 1 della L. 21 novembre 1991, n. 374 – Istituzione del giudice di pace, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005).
Il Ministero della Giustizia con la nota del 30 dicembre 2004 sottolinea “che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previste.”
Note
(1) I capi II, III, IV, V del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente: o dell'interdizione e dell'inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno;
o disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
o disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
o dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
(2) l’ importo è stato modificato in sede di conversione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (vigente dal 17 luglio 2011).
Dal 6 al 16 luglio il limite di reddito era stato indicato in € 21.256,32.
(3) Il capo I e il capo VI del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. riguardano rispettivamente:
o la separazione personale dei coniugi (non più esente dal 6 luglio 2011);
o le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.
(4) I capi I, II, III, III‐bis, IV, del titolo I del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:
o del procedimento d'ingiunzione;
o del procedimento per convalida di sfratto;
o dei procedimenti cautelari;
o del procedimento sommario di cognizione (Capo III‐bis inserito con L. 18 giugno 2009, n. 69)
o dei procedimenti possessori.
Con riferimento all’applicazione del contributo unificato al procedimento sommario di cognizione, il Ministero della Giustizia, con circolare 4 agosto 2009, chiarisce che “al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall’articolo 702‐bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall’articolo 13, comma 3, del Testo Unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile. Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell’articolo 702‐ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l’integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo. Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell’articolo 702‐ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro secondo del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo è dovuto per intero. (...) Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all’articolo 702‐quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”
(5) Nell’ipotesi in cui, contestualmente all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda riconvenzionale (es. risarcimento danno o compensazione credito), occorre procedere al calcolo del contributo unificato anche in relazione alla detta domanda riconvenzionale (nella misura intera) provvedendo al pagamento del contributo unificato della domanda riconvenzionale, se superiore a quello previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo (calcolato invece nella misura del 50%), ovvero, al pagamento del contributo unificato dell’opposizione (calcolato nella misura del 50%), se superiore a quello dovuto per la domanda riconvenzionale.
Esempio:
Opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 25.000,00 con domanda riconvenzionale di valore pari a € 30.000,00il contributo unificato da versare – è di € 450,00, cioè il contributo per la domanda riconvenzionale, che assorbe il minore contributo di € 103,00 dovuto per l’opposizione a decreto ingiuntivo (50% di € 206,00).
Nel caso invece di:
Opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 100.000,00 con domanda riconvenzionale di € 10.000,00il contributo unificato da versare è quello dovuto per l’opposizione a decreto ingiuntivo, pari a € 330,00 (50% di € 660,00), che assorbe il minore contributo di € 206,00 dovuto per la domanda riconvenzionale.
(6) Nei casi contrassegnati dalla presente, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.